E’ esercitata la sorveglianza fisica della protezione a tutela dei lavoratori e della popolazione da parte di ESPERTI QUALIFICATI, figure professionali istituite dalla normativa di legge specifica in materia di impiego pacifico dell’energia nucleare, con iscrizione in appositi elenchi nominativi presso il Ministero delle Attività Produttive suddivisi secondo gradi di responsabilità crescente: 1°, 2° e 3°. Gli Esperti Qualificati in Giancarla Rossetti s.r.l. sono iscritti negli elenchi nominativi degli Esperti Qualificati di 2° e 3°.
La sorveglianza fisica della protezione in Giancarla Rossetti s.r.l. è esercitata in riferimento alla normativa di derivazione comunitaria che disciplina l’impiego pacifico dell’energia nucleare per la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione fondamentalmente costituita da:
- decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995,
- decreto legislativo n. 241 del 26 maggio 2000,
- decreto legislativo n. 257 del 9 maggio 2001.
E’ esercitata la sorveglianza fisica della protezione a tutela dei lavoratori e della popolazione da parte di ESPERTI QUALIFICATI, figure professionali istituite dalla normativa di legge specifica in materia di impiego pacifico dell’energia nucleare, con iscrizione in appositi elenchi nominativi presso il Ministero delle Attività Produttive suddivisi secondo gradi di responsabilità crescente: 1°, 2° e 3°.
Gli Esperti Qualificati in Giancarla Rossetti s.r.l. sono iscritti negli elenchi nominativi degli Esperti Qualificati di 2° e 3°.
La sorveglianza fisica della protezione in Giancarla Rossetti s.r.l. è esercitata in riferimento alla normativa di derivazione comunitaria che disciplina l’impiego pacifico dell’energia nucleare per la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione fondamentalmente costituita da:
- decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995,
- decreto legislativo n. 241 del 26 maggio 2000,
- decreto legislativo n. 257 del 9 maggio 2001.
La sorveglianza fisica della protezione è esercitata per tutte le attività che comportano l’esposizione di lavoratori e della popolazione alle radiazioni ionizzanti quali:
detenzione, impiego, trasporto, commercio, smaltimento, di sorgenti di radiazioni, ossia apparecchi emittenti radiazioni ionizzanti o sostanze radioattive.
L’Esperto Qualificato possiede cognizioni e addestramento necessari per effettuare misurazioni, esami, verifiche, valutazioni di carattere fisico, tecnico, radiotossicologico e per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di radioprotezione, nonché per fornire tutte le indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione.
In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 230/95 i compiti svolti dall’Esperto Qualificato sono:
Progettazione di nuove installazioni per lo svolgimento di attività di stoccaggio o impiego di sorgenti di radiazioni di diverso tipo: sorgenti radioattive sigillate e non nei tre stati fisici, Esame preventivo di nuove pratiche radiologiche per la stima del rischio da irradiazione e da contaminazione per lavoratori e persone della popolazione e la individuazione delle condizioni e modalità di lavoro idonee. Valutazioni di radioprotezione comprensiva della classificazione degli ambienti di lavoro e dei lavoratori addetti Indicazioni al datore di lavoro circa i compiti a suo carico Prima verifica di nuove installazioni o di installazioni cui siano state apportate modifiche sostanziali Caratterizzazione ed esame di sorgenti e dispositivi di radioprotezione
Sorveglianza ambientale di radioprotezione comprensiva della valutazione della dose individuale dei lavoratori esposti e dei gruppi particolari della popolazione
Elaborazione della documentazione di sorveglianza fisica della protezione, come previsto dall’art. 81/230 e da altre disposizioni relative ad attività di detenzione, impiego, trasporto, commercio, ecc.
All’Esperto Qualificato sono attribuiti ulteriori compiti di radioprotezione, da svolgersi per conto del datore di lavoro:
- Formazione lavoratori
- Predisposizione di pratiche amministrative per: comunicazioni di avvio o cessazione di pratiche radiologiche, istanze per l’ottenimento di Nulla Osta dalle autorità provinciali, istanze per l’ottenimento di Nulla Osta dalle autorità centrali, istanze di revoca dei Nulla Osta, comunicazioni di attività radiologiche verso autorità centrali